Il capitolo 37 è una norma a tutti gli effetti quindi il livello 1 (minimo) di fatto è obbligatorio affinchè l'impianto elettrico dell'abitazione sia realizzato conforme alle norma CEI 64-8 e quindi realizzato alla regola dell'arte.
Il capitolo 37 della norma si applica:
Ai nuovi impianti.
Ai rifacimenti completi di impianti esistenti eseguiti solamente durante le ristrutturazioni edili.
Sono esclusi dall'applicazione del capitolo 37:
I rifacimenti di impianti civili esistenti quando non eseguiti con l'intervento di opere murarie.
I servizi condominiali e parti comuni con esclusione dei locali in uso al custode adibiti ad abitazione.
Le abitazioni in edifici soggetti al DLgs 42/04 (edifici pregevoli per arte e storia).
La norma è un preciso riferimento per la sicurezza degli impianti e delle persone ma introduce anche un riferimento di prestazione dell'impianto. Si evidenzia, quindi, un problema di base: il committente potrebbe richiedere di rinunciare completamente o in parte ai requisiti di funzionalità stabiliti dalla norma al fine di ridurre i costi dell'impianto stesso.
Mentre i requisiti di sicurezza dell'impianto sono inderogabili, per quanto riguarda la funzionalità dell'impianto è possibile che il committente sottoscriva un patto in deroga con il quale svincola l'installatore della responsabilità di applicare i requisiti funzionali (ma non di sicurezza) descritti nell'allegato A livello 1 della norma.
In pratica il livello 1 (minimo) si applica quando:
Il committente richiede un impianto a regola d'arte e conforme alla norma CEI 64-8
Il committente non pone nessuna richiesta specifica.
Nel caso il committente rinunci alle prestazioni a regola darte del livello minimo è opportuno allegare alla DICO una richiesta sottoscritta dal committente.
A questo scopo vi forniamo un esempio di una dichiarazione tipo (patto in deroga) clicca qui.
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